STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “SANTA CECILIA IN TRASTEVERE” ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E’ costituita un’Associazione denominata “Santa Cecilia in Trastevere”. L’Associazione non ha scopo di lucro, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ove ne ricorrano i presupposti in applicazione al Dlgs. 460/97, assumere l’acronimo O.N.L.U.S. –Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. ARTICOLO 2 – FINALITA’ L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ispirandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, si propone finalità esclusivamente sociali e culturali, prefiggendosi i seguenti scopi: 1. PROMUOVERE tra i giovani l’impegno all’applicazione nelle discipline della musica, artistiche, scientifiche, tecniche e artigianali attraverso l’organizzazione di selezioni, competizioni e manifestazioni culturali. 2. STIMOLARE tra le nuove generazioni la crescita umana, spirituale e culturale attraverso l’incontro tra i giovani di tutto il mondo e le iniziative di cui al punto 1. 3. FAVORIRE tra i giovani una leale competizione, valorizzando pubblicamente, i giovani talenti, con il riconoscimento dei risultati delle gare prevedendo l’attribuzione di borse di studio ai più meritevoli. ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ In particolare l’Associazione organizzerà, gestirà e promuoverà lo svolgimento delle seguenti attività: § istruzione e formazione nelle discipline di cui all’articolo precedente, mediante prestazioni volontarie di docenti o con contributi e sovvenzioni da persone, enti pubblici e privati; § promuovere la cultura e l’arte tra i giovani di tutto il mondo favorendone competizioni e manifestazioni culturali; § promuovere incontri culturali convegni e manifestazioni musicali per favorire la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza ad enti, fondazioni o associazioni con finalità di assistenza umanitaria o sociale; § si adopererà verso i giovani per favorire o sviluppare le conoscenze professionali necessarie alla tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/09/1963, n. 1409 mediante corsi di formazione o favorendosi stage o tirocini presso aziende o enti che operano nel settore; § si adopererà per la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939 ivi comprese le biblioteche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/09/1963, n. 1409 in particolare per i beni archeologici, storici. artistici della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere di Roma; § L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle necessarie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative ad esse. ARTICOLO 4 – SEDE La sede dell’Associazione è in Piazza di S. Cecilia 22-00153 Roma, e possono essere costituite sezioni periferiche in Italia e all’estero. L’Assemblea, quando lo riterrà opportuno, può deliberare di trasferire la sede presso il domicilio del presidente. ARTICOLO 5 – MEZZI L’Associazione per il proseguimento dei fini di cui all’articolo precedente. a) RICHIEDE il Patrocinio delle più alte cariche dello Stato, degli Enti, degli Enti Locali e della CEE. b) CURA la più vasta pubblicazione delle iniziative sia attraverso il coinvolgimento dei mezzi di informazione, sia attraverso la eventuale pubblicazione di un periodico d’informazione. c) PROMUOVE la raccolta di fondi interessando a tal fine gli Enti Pubblici e Privati, i settori economico-produttivi e quelli socio-culturali nazionali ed internazionali. ARTICOLO 6 – IL PATRIMONIO 1. Il Patrimonio è costituito: a) dalla quote associative ed eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti dai soci e da terzi, enti pubblici ed altre persone fisiche che giuridiche; c) da eventuali entrate per servizi prestati dall’ Associazione; d) da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo o contributi di avanzi netti di gestione. 2. Per adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate: a) dai versamenti effettuati dai fondatori e dagli associati attuali e futuri; b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio; c) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. 3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuare all’atto dell’adesione da chi intende aderire all’ Associazione. 4. L’adesione all’ Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. 5. I versamenti al fondo dell’ Associazione possono essere di qualsiasi entità, e sono a fondo perduto e in nessun caso nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte dell’associato, di estensione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo. 6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. ARTICOLO 7 – GLI ASSOCIATI Gli associati possono essere effettivi ed onorari. a) Sono soci effettivi, oltre ai fondatori, coloro i quali aderendo agli scopi dell’Associazione, siano presentati da almeno cinque soci effettivi e siano accettati dal Consiglio Direttivo, con delibera approvata da almeno sei membri dello stesso. b) Sono soci onorari le Persone fiiche e giuridiche che abbiano svolto o che svolgono attività che favoriscono il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e che, siano dichiarati come tali, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza indicata al punto a. ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I soci effettivi si obbligano a prestare gratuitamente la propria attività, adoperando per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. Sono obligati al rispetto delle norme del presente Statuto ed al versamento delle quote di iscrizione, il cui ammonatare è stabilito annualmente del Consiglio Direttivo. Partecipano alle Assemblee con voto deliberante e possono chiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea. I soci onorari non possono essere letti a cariche sociali e partecipano alle Assemblee con funzioni consultive. ARTICOLO 9- PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO La Qualità di socio si perde: 1. per recesso 2. per morte 3. dimissioni 4. per morosità 5. per decadenza in seguito a mancata a tre convocazioni consecutive dell’Assemblea, decadenza dadichiararsi facoltativamente dal Consiglio Direttivo. 6. per esclusione su valutazione del Consiglio Direttivo. L’indegnità sarà dichiarata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo quando ilo socio, in qualunque modo, danneggi materialmente o moralmente l’Associazione. Avverso a tale decisione il cosio escluso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 20. ARTICOLO 10 –ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione: 1. L’Assemblea dei Soci 2. Il Consiglio Direttivo 3. Il Presidente 4. I Vicepresidenti 5. Il Tesoriere 6. Il Segretario 7. Il Collegio dei Revisori dei conti 8. Il Collegio dei Probiviri 9. Il Direttore Organizzativo 10. Il Direttore Artistico Il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio di Probiviri sono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni, possono essere riconfermati. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Direttore Organizzativo, il Direttore Artistico ed il Tesoriere e il Segretario, sono nominati dal Consiglio Direttivo come agli articoli seguenti. ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE Il Presidente e in sua assenza i Vicepresidenti, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo e può convocare l’Assemblea dei soci in seduta ordinaria o straordinaria. ARTICOLO 12 – IL DIRETTORE ORGANIZZATIVO ED IL DIRETTORE ARTISTICO Il Direttore Organizzativo e il Direttore Artistico curano tutti gli affari demandatigli dal Presidente e insieme al Consiglio Direttivo sovrintendono all’attività dell’Assemblea in modo di realizzare i loro fini statuari. Coordinano l’attività delle Unità Operative proponendo le linee generali dei programma annuale al Consiglio Direttivo. Possono rappresentare l’ Assemblea su mandato speciale del Presidente. ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri denominati consiglieri, eletti dai soci effettivi in Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri con votazione e maggioranza semplice le seguenti cariche: a) Il Presidente b) Due Vicepresidenti c) Il Direttore Organizzativo d) Il Direttore Artistico e) Il Tesoriere può in ogni caso essere eletto anche fra i soci effettivi f) Il Segretario Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da parte di almeno quattro Consiglieri. ARTICOLO 14 –POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l’associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di ordinaria che straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per legge o lo statuto derivano all’Assemblea. Delibera a maggioranza semplice con la presenza minima di cinque membri tra cui necessariamente il Presidente o dei Vicepresidenti. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Amministrazione e decide sulla destinazione e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi. riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e/o retribuzioni. Potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio Direttivo. E’ sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’Attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo deve essere depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che procedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta per lettera, o tramite fax, o tramite e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o fax, o e-mail, inviato due giorni prima della data prevista per la riunione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati rimarranno in carica sno alla scadenza del Consiglio Direttivo che li cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Consiglio Direttivo, esso si intenderà decaduto. ARTICOLO 15 –ASSEMBLEA DEI SOCI Ciascun associato ha diritto di voto. I componenti onorari partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto. I componenti effettivi hanno diritto di parola o di voto e possono delegare a partecipare e a votare un altro socio. Nessun associato può rappresentare più di due associati. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito: a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; b) nomina del Consiglio Direttivo; c) nomina il Consiglio dei Probiviri; d) nomina del Collegio dei Revisori dei conti; e) all’approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti; f) ad ogni altro argomento che li intenda Consiglio Direttivo sottoporre. L’Assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza o su richiesta di quindici associati, per deliberare su questioni di particolare rilevanza per l’attività dell’Associazione. L’Assemblea convocata con avviso affisso nella cede centrale del Comitato o in ciascuna sezione distaccata, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti. ARTICOLO 16 – UNITA’ OPERATIVE Sono costituite Unità Operative dirette a realizzare, nei rispettivi settori, le finalità istituzionali.Esse possono essere organizzate nelle diverse sezioni dell’Associazione, sotto la direzione di responsabili. Il numero delle Unità Operative, i relativi settori di competenze el’erogazione dei fondi necessari alle loro attività sono determinati dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DELLE UNITA’ OPERATIVE I Responsabili delle Unità Operative sono nominati del Consiglio Direttivo tra i soci effettivi. Essi possono cooptare, come membri delle Unità Operative altri soci ed anche terzi non componenti l’Associazione. In ogni caso non possono prendere impegni per conto dell’Associazione, che non rappresentano all’esterno, salvo espresso mandato del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo. Possono essere in ogni momento sostituiti dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 18 – FUNZIONI UNITA’ OPERATIVE Le Unità Operative devono realizzare nei rispettivi settori le funzioni specificate nel Regolamento interno dell’Associazione, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo ed il coordinamento del Direttore Organizzativo, che ne controlla l’attività. ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Associazione qualora la stessa si ritenga necessario. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da cinque membri dei quali tre effettivi e due supplenti, che eleggono in loro seno il Presidente con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. Il Presidente ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti. Le cariche elettive sono gratuite è ammesso solo il rimborso delle spese per le attività istituzionali, preventivamente autorizzate dal Collegio dei Revisori dei conti. ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri dei quali tre effettivi e due supplenti, che eleggono nel loro seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide, sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo riguardante l’esclusione e la decadenza dei soci. ARTICOLO 21 – AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO Il Patrimonio dell’Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo che, elegge tra i suoi effettivi dell’Associazione il Tesoriere, cui compete la conservazione dei beni, la gestione degli stessi secondo i criteri e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce almeno trimestralmente. Al Tesoriere compete, inoltre, la compilazione annuale dei bilanci preventivo e consuntivo, che è sottoposto all’approvazione preventiva del Collegio dei Revisori ed a quella definitiva dell’assemblea. Per la gestione della contabilità amministrativa, il Tesoriere potrà richiedere al Consiglio Direttivo di avvalersi di consulenza professionale esterna. La durata della sua carica è di tre anni. ARTICOLO 22 – SCIOGLIMENTO L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deciso dall’Assemblea straordinaria in prima convocazione e a maggioranza dei due terzi dei soci effettivi ed in seconda convocazione a maggioranza dei due terzi dei presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti. ARTICOLO 23 - RICHIAMO DI LEGGE Per quanto previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia. ARTICOLO 24 – DURATA La durata dell’Associazione è illimitata. Essa si scioglie o quando divenga impossibile per qualsiasi motivo, il conseguimento dello scopo istituzionale o per volontà dei soci. ARTICOLO 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO Le modifiche statuarie sono prese in prima convocazione a maggioranza semplice dei scoi effettivi ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti, avuta la presenza di almeno diciotto soci. ARTICOLO 26 – L’ESERCIZIO FINANZIARIO L’Esercizio Finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario terminerà il 31 dicembre 2000. ARTICOLO 27 – SOCI FONDATORI Nel Consiglio Direttivo sono riservati obbligatoriamente 5 (cinque) posti ai soci fondatori. Prima dell’Assemblea, i suoi fondatori eleggeranno a maggioranza dei presenti, quelli che tra loro. Per quel periodo, dovranno far parte obbligatoriamente del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 28 – PRESIDENTE ONORARIO L’Associazione predetta si compone altresì di un Presidente Onorario, il quale ha solo funzioni consultive o di rappresentanza, non vota e non assume in seno all’Associazione alcuna responsabilità e viene eletto dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 29 – CLAUSOLA ARBITRALE I Soci si impegnano a definire le loro controversie con l?amministrazione e quelle tra soci relative allo svolgimento dell’attività sociale, ad un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri dei quali due saranno nominati ciascuno da una parte, ed il terzo da entrambi le parti d’accordo tra loro. In mancanza di accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma IL PRESIDENTE B. Di Tora
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L’Associazione Culturale S. Cecilia in Trastevere (A C S C T) si propone finalità esclusivamente sociali e culturali. Organizza, gestisce e promuove incontri culturali, convegni e manifestazioni musicali, in particolare per i beni archeologici, storici. artistici della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere di Roma.